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Art. 123 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 123 Codice di Procedura Penale

Notifica al difensore di fiducia: la Cassazione batte il ritardo
Un'indagata per rapina, detenuta in carcere, nomina un secondo avvocato di fiducia tramite dichiarazione al direttore del penitenziario. Il Tribunale del Riesame omette la notifica dell'avviso di udienza a questo secondo legale, ritenendo che la nomina non fosse ancora inserita nel fascicolo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'indagata, stabilendo che la nomina in carcere ha efficacia immediata. Di conseguenza, l'omessa notifica al difensore di fiducia determina una nullità del procedimento. I giudici annullano l'ordinanza impugnata e rinviano il caso al Tribunale di Brescia per un nuovo giudizio.
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Avvocato non avvisato: processo nullo per violazione diritto difesa
Un imputato detenuto chiede di partecipare in videoconferenza alla propria udienza di appello. La Corte accoglie la richiesta, trasformando il rito processuale, ma omette di comunicarlo al suo avvocato di fiducia. All'udienza, l'avvocato viene sostituito da un difensore d'ufficio. La Corte di Cassazione ha stabilito che questa omissione costituisce una grave violazione del diritto di difesa. Il mancato avviso all'avvocato di fiducia rende nulla la sentenza, anche se la richiesta di partecipazione proveniva direttamente dall'imputato. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata annullata con rinvio per un nuovo processo.
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Rinuncia a presenziare: la Cassazione ne chiarisce i limiti
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale, stabilendo un principio fondamentale sulla rinuncia a presenziare dell'imputato detenuto. La Corte ha chiarito che la dichiarazione di rinuncia è valida solo per la specifica udienza indicata e non si estende automaticamente alle udienze successive. Procedere in assenza dell'imputato, non tradotto in aula per le udienze successive, costituisce una violazione del diritto di difesa che determina la nullità assoluta del giudizio.
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Istanza di riesame: quando il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro un'ordinanza di custodia cautelare per narcotraffico e autoriciclaggio. La decisione si basa sulla genericità dei motivi relativi al sequestro e sulla tardività della richiesta di comparizione personale all'udienza di riesame, che deve essere formulata contestualmente all'istanza stessa. La Corte ha inoltre confermato la corretta valutazione delle esigenze cautelari, come il pericolo di fuga e di recidiva, da parte del Tribunale del riesame.
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Diritto all’interprete: nullo l’atto senza traduzione
Un cittadino svizzero, richiesto dalla Germania tramite Mandato di Arresto Europeo per reati ambientali, si è visto annullare dalla Corte di Cassazione la sentenza che ne autorizzava la consegna. Il motivo? Aveva firmato una rinuncia a presenziare all'udienza senza l'assistenza di un interprete, non conoscendo la lingua italiana. La Suprema Corte ha stabilito che la violazione del diritto all'interprete in un atto così cruciale determina la nullità assoluta e insanabile del procedimento, rinviando gli atti alla Corte d'Appello.
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Omesso avviso difensore: nullità e nuovo riesame
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di custodia cautelare a causa di un omesso avviso difensore. La mancata notifica dell'udienza di riesame a uno dei due legali dell'indagato ha integrato una nullità procedurale, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del Tribunale del riesame. La Corte ha chiarito che l'onere della notifica è a carico dell'autorità giudiziaria e non può essere trasferito sull'indagato.
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Errore di fatto: Cassazione chiarisce i limiti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27807/2025, ha dichiarato inammissibili diversi ricorsi straordinari basati su un presunto errore di fatto. La Corte ha ribadito che tale rimedio si applica solo a errori percettivi (sviste nella lettura degli atti) e non a errori di valutazione o giudizio. Ha inoltre chiarito che il ricorso per errore di fatto è riservato al condannato, escludendo i terzi interessati dalla confisca.
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