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Art. 1226 Codice Civile — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 1226 Codice Civile

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: permessi inutili
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale a carico di un cittadino per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. L'imputato sosteneva la legittimità della propria condotta invocando l'esistenza di atti autorizzativi rilasciati dalla pubblica amministrazione. I giudici hanno chiarito che un'autorizzazione amministrativa non cancella la natura illecita né la volontarietà di un'azione violenta diretta a farsi giustizia da soli. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso totalmente inammissibile, condannando il ricorrente a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Calunnia: guida al calcolo del danno morale
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di Calunnia a carico di due soggetti, dichiarando inammissibili i loro ricorsi. La controversia riguardava principalmente la quantificazione del danno morale, liquidato in oltre diecimila euro a favore della vittima. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice di merito gode di discrezionalità nella valutazione equitativa del danno, purché fornisca una motivazione logica basata sulla gravità del fatto e sulle conseguenze subite dalla persona offesa, senza necessità di mostrare calcoli analitici.
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