Un'associazione animalista affida una cavalla a una privata con un contratto che vieta la riproduzione. Dalla cavalla nasce un puledro e l'associazione chiede la risoluzione del contratto per violazione del divieto. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale sull'inadempimento di obbligazione negativa: spetta a chi accusa (l'associazione) dimostrare che la controparte ha violato attivamente il divieto. Non è l'affidataria a dover provare che l'accoppiamento sia stato un evento fortuito. Poiché l'associazione non ha fornito la prova che la nascita fosse voluta, la sua domanda è stata rigettata.
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