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Art. 1208 Codice Civile — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 1208 Codice Civile

Estinzione del reato per condotta riparatoria: ok al terzo
Tre persone accusate di reati tra cui furto e ricettazione hanno versato la somma di mille euro sulla carta Postepay della vittima tramite il proprio avvocato, con materiale pagamento eseguito da un terzo. La Corte d'Appello aveva negato la misura dell'estinzione del reato per condotta riparatoria, ritenendo che il versamento non fosse personale e che l'importo fosse insufficiente. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'estinzione del reato per condotta riparatoria è valida anche se il pagamento proviene da un terzo o dal difensore su incarico dell'imputato. Inoltre, il giudice non può escludere la congruità del risarcimento senza prima attivare il necessario contraddittorio tra le parti e valutare l'accettazione della vittima.
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Condotta riparatoria: valido il risarcimento tramite avvocato
Due persone indagate per il furto di prodotti in un esercizio commerciale hanno ricevuto la misura del divieto di dimora. Il loro difensore di fiducia ha versato centocinquanta euro alla persona offesa, la quale ha accettato il risarcimento. Il Tribunale del Riesame ha escluso che il pagamento potesse valere come condotta riparatoria, sostenendo che l'atto compiuto dall'avvocato non dimostrasse la provenienza personale del denaro dalle indagate. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle indagate, stabilendo che la condotta riparatoria effettuata dal difensore mediante mandato si considera direttamente riferibile agli indagati. Inoltre, sebbene la misura cautelare non possa dichiarare l'estinzione del reato, il giudice deve valutare il risarcimento per verificare l'attenuazione del pericolo di reiterazione del reato. L'ordinanza è stata annullata con rinvio.
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Riparazione del danno: estinzione del reato solo per chi paga
La Corte di Cassazione affronta il tema dell'estinzione del reato per condotte riparatorie in caso di più imputati. Un Tribunale aveva estinto il reato per tutti i correi, anche se solo uno aveva risarcito il danno. La Procura ha fatto ricorso, sostenendo che il beneficio dovesse essere personale. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'estinzione del reato per condotte riparatorie ha natura personale e non si estende automaticamente ai complici che non hanno partecipato attivamente alla riparazione. Per beneficiarne, i correi 'inerti' devono rimborsare la loro quota a chi ha pagato. Di conseguenza, la sentenza precedente è stata annullata.
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Condotta riparatoria: i termini per estinguere il reato
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza che dichiarava l'estinzione di un reato per condotta riparatoria, poiché l'offerta di risarcimento era avvenuta dopo l'apertura del dibattimento. La Corte ha chiarito che il termine per la riparazione è perentorio, anche se il dissenso delle parti non è di per sé vincolante per la decisione del giudice sulla congruità dell'offerta.
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Offerta Riparatoria: quando la PEC non estingue il reato
Due imputate, condannate per tentato furto, hanno presentato ricorso in Cassazione chiedendo l'estinzione del reato tramite un'offerta riparatoria di 300 euro, comunicata alla parte lesa via PEC. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che un'offerta riparatoria, per essere valida, deve seguire le rigide procedure dell'offerta reale previste dal codice civile e non può essere una semplice comunicazione via email, anche se certificata. Inoltre, l'offerta è stata ritenuta tardiva, consolidando un principio di rigore formale e temporale per l'applicazione di questa causa di estinzione del reato.
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Sequestro preventivo quote: no a norme civilistiche
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che dichiarava inammissibile la richiesta di sostituire delle quote societarie, sottoposte a sequestro preventivo, con una somma di denaro. Il Tribunale del Riesame aveva erroneamente basato la sua decisione sull'inosservanza delle norme civilistiche relative all'offerta reale (art. 1209 c.c.). La Suprema Corte ha stabilito che tali norme, relative all'adempimento delle obbligazioni, non sono applicabili al sequestro penale, che segue una logica pubblicistica. Il caso è stato rinviato al Tribunale affinché valuti nel merito la possibilità di sostituire il bene sequestrato.
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Condotta riparatoria: offerta informale non basta
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di proscioglimento per un reato di tentato furto. Il Tribunale aveva dichiarato il reato estinto per intervenuta condotta riparatoria, basandosi su un'offerta di risarcimento informale da parte dell'imputato. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, stabilendo che la legge richiede un risarcimento effettivo o una formale "offerta reale" secondo le norme del codice civile. Un semplice tentativo di contatto con la vittima non è sufficiente per integrare la condotta riparatoria e determinare l'estinzione del reato.
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Condotta riparatoria: l’accordo non è necessario
La Corte di Cassazione ha stabilito che per l'estinzione del reato tramite condotta riparatoria, ai sensi dell'art. 162-ter c.p., non è necessario un accordo formale tra le parti. È sufficiente che l'imputato dimostri una concreta volontà di risarcire il danno, come nel caso di specie dove il versamento di una somma era stato preceduto dalla comunicazione dell'IBAN da parte del difensore della persona offesa. Tale comportamento è stato ritenuto concludente e idoneo a integrare i presupposti della norma, portando all'annullamento con rinvio dell'ordinanza che aveva confermato una misura cautelare.
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Recidiva: Errore materiale non annulla la sentenza
Due soggetti vengono condannati in via definitiva per furto pluriaggravato su un autobus. Uno dei ricorsi si basa su un palese errore materiale dei giudici di merito, che avevano scambiato i nomi degli imputati nell'attribuire i precedenti penali. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che un mero errore di trascrizione non invalida la sentenza se il ragionamento logico-giuridico sottostante, basato sui corretti certificati penali, è corretto. Viene quindi confermata l'applicazione della recidiva per l'imputato con numerosi precedenti.
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