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Art. 1203 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1203 Codice Civile

Prova del credito: atti interni insufficienti per il recupero
Un Ente Pubblico ha concesso agevolazioni finanziarie a un'Impresa colpita da calamità naturali, garantendo i pagamenti verso la Banca finanziatrice. A seguito dell'asserito mancato versamento di tre rate, l'Ente ha saldato l'istituto di credito ed ha ottenuto un decreto ingiuntivo per oltre quattordicimila euro contro l'Impresa. Il debitore ha contestato la fondatezza e la documentazione del debito. La Corte d'Appello ha ridotto la condanna a soli quattromila euro per carenza documentale sui restanti importi. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. L'onere della prova del credito grava sempre sul creditore che agisce in giudizio. Le semplici determine interne non dimostrano l'esborso effettivo verso la banca se mancano i mandati di pagamento specificamente riferibili alla posizione del singolo debitore.
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Responsabilità solidale negli appalti: no al TFR dall’INPS
L'Azienda Committente ha pagato direttamente ai dipendenti di un'impresa appaltatrice il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal 2007, adempiendo al proprio obbligo di responsabilità solidale negli appalti. Successivamente, l'azienda ha chiesto all'INPS la restituzione di tali somme dal Fondo di Tesoreria. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta del committente. La Corte ha stabilito che la responsabilità solidale negli appalti impone al committente di garantire i diritti del lavoratore, ma non gli attribuisce diritti diretti verso il Fondo di Tesoreria INPS. Il committente che paga il TFR può agire in regresso o surrogarsi unicamente nei confronti del datore di lavoro appaltatore e non nei confronti dell'ente previdenziale, salvo che sia provato l'effettivo versamento delle quote al Fondo stesso. L'azienda committente perde la causa e viene condannata a pagare le spese di giudizio.
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Debiti condominiali parziari: pagare per altri non dà rimborso
Una condomina ha pagato all'amministratore oltre trentatremila euro per coprire le quote di altri proprietari morosi, evitando così che l'impresa sospendesse i lavori di manutenzione dell'edificio. Successivamente, ha chiesto il rimborso ai condomini inadempienti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della donna. I giudici hanno chiarito che i debiti contratti dal condominio verso terzi sono debiti condominiali parziari, ossia divisi tra i singoli proprietari in proporzione ai millesimi. Di conseguenza, chi paga volontariamente la quota altrui, sapendo di non essere debitore, non può utilizzare l'azione di regresso o la surrogazione legale per recuperare le somme. L'unico rimedio possibile in questi casi è l'azione per ingiustificato arricchimento contro i condomini che hanno beneficiato del pagamento.
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