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Art. 120-bis Codice della Crisi d'Impresa — Anno 2026

Altri anni per Art. 120-bis Codice della Crisi d'Impresa

Domanda con riserva: senza notaio scatta la liquidazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società in liquidazione, confermando l'inammissibilità della sua domanda con riserva di accesso agli accordi di ristrutturazione dei debiti. I giudici hanno stabilito che la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi deve essere formalizzata tramite un verbale redatto da un notaio, come previsto dall'articolo 120-bis del Codice della Crisi e dell'Insolvenza. Questa formalità non è un semplice adempimento burocratico, ma un requisito societario essenziale per garantire la trasparenza verso i soci e i terzi, oltre a definire le responsabilità degli amministratori. Di conseguenza, la mancanza del verbale notarile rende la domanda con riserva del tutto inammissibile, confermando l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta dall'ente creditore.
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Concordato Semplificato: i limiti del controllo
Una società in liquidazione, dopo il fallimento di un accordo di ristrutturazione e di una composizione negoziata, ha proposto un concordato semplificato. I tribunali di merito hanno dichiarato la proposta inammissibile. La Corte di Cassazione, pur dichiarando a sua volta inammissibile il ricorso per motivi procedurali, ha enunciato un principio di diritto fondamentale: il controllo del giudice sul concordato semplificato non è meramente formale. Deve estendersi a una verifica di legalità sostanziale, includendo l'analisi dei presupposti iniziali della precedente composizione negoziata, per evitare abusi dello strumento.
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Concordato semplificato: il controllo del Tribunale
Una società in liquidazione ha visto respingere il suo ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità del concordato semplificato. La Corte di Cassazione ha confermato che il controllo del giudice non è meramente formale, ma si estende alla valutazione della ragionevolezza e plausibilità delle attestazioni dell'esperto, potendo sindacare la buona fede del debitore. Nel caso specifico, la proposta è stata ritenuta impraticabile fin dall'inizio a causa dell'impossibilità di ridurre un ingente debito fiscale, manifestando così una mancanza di buona fede.
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