Un imputato, condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva, ha presentato ricorso in Cassazione. Egli contestava la nullità della revoca dei testimoni e l'assenza di un accordo con l'imprenditore fallito. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi erano ripetitivi e non si confrontavano con le motivazioni della sentenza d'appello, che aveva già accertato l'accordo e la superfluità dei testimoni. L'imputato dovrà pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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