Una società riceveva cartelle esattoriali dall'INPS per contributi non versati. Per dimostrare l'avvenuto pagamento, la società presentava un estratto di ruolo con dicitura "azzerato" e invocava le dichiarazioni del funzionario dell'agente della riscossione come confessione del saldo. La Corte d'Appello condannava comunque la società al pagamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che l'estratto di ruolo azzerato non ha valore di quietanza (ricevuta di pagamento) ma indica solo una sospensione temporanea. Inoltre, la dichiarazione del concessionario non vincola l'INPS, unico vero titolare del credito. Di conseguenza, la società perde la causa e deve saldare il debito previdenziale oltre alle spese di giustizia.
Continua »