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Art. 1197 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Datio in solutum: pagamento con auto e onorari legali
Un avvocato cita in giudizio un ex cliente per il pagamento di 5.000 euro. Il cliente si difende sostenendo di aver già pagato cedendo un'auto di valore superiore. Il Tribunale qualifica l'operazione come datio in solutum (prestazione in luogo dell'adempimento) e riduce il debito residuo. La Corte di Cassazione conferma la decisione, rigettando il ricorso dell'avvocato. La Corte chiarisce i limiti del proprio sindacato sulla valutazione delle prove e ribadisce che gli onorari legali si liquidano sul valore della somma effettivamente riconosciuta (decisum), non su quella richiesta.
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