Il Contribuente ha proposto un'opposizione a cartella esattoriale per crediti previdenziali mai notificati, citando in giudizio solo l'Agente della Riscossione per far valere la prescrizione. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, nelle controversie riguardanti il merito dei contributi previdenziali, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'Ente Creditore (INPS) e non all'esattore. Di conseguenza, l'azione promossa unicamente contro l'Agente della Riscossione è inammissibile per carenza di legittimazione passiva. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, determinando la sconfitta del Contribuente, che avrebbe dovuto citare in giudizio l'ente previdenziale titolare del credito.
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