Un imprenditore, condannato per riciclaggio per aver trasferito fondi provenienti da una truffa, ha visto la sua sentenza annullata dalla Corte di Cassazione. Il motivo risiede nella cosiddetta 'clausola di riserva' dell'art. 648-bis c.p. La Corte ha stabilito che i giudici di merito non hanno adeguatamente verificato se l'imputato fosse anche un concorrente nel reato presupposto (la truffa), una circostanza che escluderebbe la sua punibilità per il successivo riciclaggio. La sentenza è stata quindi rinviata per un nuovo esame che chiarisca il ruolo effettivo dell'imputato.
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