La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7663/2023, ha chiarito importanti principi in materia di recesso dal contratto di appalto. Un appaltatore, dopo aver subito il recesso da parte del committente e aver ottenuto la reintegra nel possesso del cantiere, si opponeva alla richiesta di restituzione e risarcimento. La Suprema Corte ha stabilito che il recesso unilaterale del committente scioglie immediatamente il contratto, obbligando l'appaltatore alla restituzione del bene senza poter invocare il diritto di ritenzione in attesa dell'indennizzo. L'azione di rivendica del committente è legittima se avviata dopo la conclusione e l'attuazione del giudizio possessorio.
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