Un violento incendio, propagatosi dall'esterno, ha distrutto i beni personali e i veicoli di alcuni ospiti all'interno di un campeggio. I clienti hanno chiesto il risarcimento dei danni alla società di gestione della struttura. La Corte d'Appello ha accertato la responsabilità del custode, poiché la struttura era priva di adeguate misure antincendio e di sicurezza. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso della compagnia assicurativa. I giudici hanno chiarito che la responsabilità del custode per le cose in custodia non viene meno anche se l'incendio è partito da un'area esterna, qualora il gestore non abbia adottato le necessarie precauzioni per evitare la propagazione delle fiamme. Il danno è stato liquidato in via equitativa, presumendo la presenza di effetti personali al seguito dei villeggianti.
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