Un costruttore e un proprietario terriero avevano stipulato un preliminare di permuta. L'accordo prevedeva la cessione di un terreno in cambio del venticinque per cento degli edifici futuri da realizzare sul fondo. A seguito del rifiuto del proprietario di stipulare l'atto definitivo, il costruttore ha avviato l'azione per l'esecuzione forzata del contratto. La Corte d'Appello ha invece dichiarato nullo l'accordo originario per assoluta indeterminatezza dell'oggetto contrattuale. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente tale decisione. I giudici hanno chiarito che la permuta di cosa futura richiede criteri oggettivi prefissati per individuare con esattezza gli immobili futuri. La semplice indicazione di una quota percentuale rende l'accordo nullo e non azionabile in giudizio. Il costruttore ha quindi perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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