La Corte di Cassazione ha confermato la decisione che rendeva un ricorso contro un sequestro probatorio inammissibile. Il motivo era un errore formale: l'avvocato aveva inviato l'atto tramite PEC a un indirizzo del tribunale corretto, ma non a quello specifico e ufficiale designato dal Ministero della Giustizia per quel tipo di deposito. La Corte ha stabilito che il rispetto dell'indirizzo PEC ufficiale è un requisito essenziale, rendendo il deposito telematico inammissibile in caso di errore. Secondo i giudici, il principio del 'raggiungimento dello scopo' (l'atto è comunque arrivato) non può superare la norma di legge, che impone un rigore formale per garantire la certezza del processo telematico. Di conseguenza, il ricorso dell'indagato è stato definitivamente respinto.
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