La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto che rivendicava l'usucapione di un terreno. La Corte ha stabilito che l'esistenza di un precedente giudicato, che aveva accertato un rapporto di comodato tra le parti, esclude la configurabilità di un possesso utile all'usucapione, qualificando la relazione con il bene come mera detenzione. Viene così confermata la decisione che obbliga alla restituzione del fondo al legittimo proprietario.
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