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Art. 1161 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1161 Codice Civile

Usucapione di beni culturali: lo Stato vince sui privati
Gli Eredi di un collezionista italiano rivendicavano la proprietà di alcuni reperti archeologici precolombiani ricevuti in eredità. Lo Stato Estero ne chiedeva la restituzione, ritenendoli parte indisponibile del proprio patrimonio culturale. La Corte d'Appello aveva riconosciuto l'acquisto per usucapione di beni culturali a favore degli eredi, ritenendo sufficiente il decorso di vent'anni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dello Stato Estero. I giudici hanno stabilito che, per usucapire beni mobili in mala fede, il possesso non deve essere clandestino. Custodire i reperti in un'abitazione privata, visibili solo a una stretta cerchia familiare, può configurare clandestinità, impedendo il decorso del tempo utile. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Vano conteso: funzione statica batte donazione sulla proprietà
La Corte di Cassazione esamina un caso di contesa sulla proprietà di un vano al piano terra di un edificio. Un condomino ne rivendica la natura comune, mentre una proprietaria lo ritiene suo per donazione e usucapione. La Corte d'Appello aveva stabilito che il vano è di proprietà condominiale, poiché svolgeva una funzione essenziale di consolidamento statico per l'intero fabbricato. Questa funzione strutturale prevale su qualsiasi titolo di proprietà privata, come la donazione. La Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha rinviato la decisione finale per un difetto di notifica, ma il principio chiave resta la prevalenza della funzione strutturale nel definire la proprietà condominiale.
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Usucapione di beni ereditari: guida e limiti
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'erede non può vantare l'usucapione di beni ereditari se ha precedentemente riconosciuto, anche tacitamente, il diritto del legatario. Nel caso in esame, una lista manoscritta che identificava i mobili destinati al legatario ha interrotto i termini per il possesso ad usucapionem, confermando che la volontà del testatore prevale nonostante il lungo tempo trascorso prima della pubblicazione del testamento.
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