L'ente previdenziale ha richiesto i contributi a una professionista legale per l'anno 2009. La lavoratrice ha contestato la pretesa sostenendo il carattere occasionale dell'attività e la produzione di un reddito inferiore a 5.000 euro. I giudici di merito hanno accolto la richiesta dell'istituto, ritenendo non contestata l'abitualità del lavoro. La Corte di Cassazione ha ribadito che l'iscrizione alla Gestione Separata dipende dall'effettiva abitualità dell'occupazione, valutabile con indizi concreti e non solo dal reddito. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che eccepire l'occasionalità della prestazione costituisce una semplice difesa e non un'eccezione tardiva. Di conseguenza, l'ente pubblico non ha dimostrato l'abitualità dell'incarico. La Corte ha cassato la decisione impugnata e rinviato la causa per un nuovo esame.
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