L'Utente contesta una fattura di conguaglio di rilevante importo per consumi idrici anomali, disconoscendo la scheda di autolettura iniziale e lamentando la sproporzione della spesa rispetto allo storico della propria abitazione. Il Gestore del servizio difende la validità del credito tramite la lettura finale del contatore eseguita dai propri tecnici. La Corte di Cassazione respinge definitivamente le ragioni dell'Utente. I giudici stabiliscono che, nella contestazione bolletta idrica, la registrazione del contatore gode di presunzione di veridicità. Il gestore deve unicamente provare il corretto funzionamento del misuratore. Una volta accertata l'integrità tecnica dell'apparecchio, grava sull'utente l'onere di dimostrare che i consumi esorbitanti derivano da cause esterne imprevedibili e non evitabili con una diligente custodia dell'impianto privato. L'Utente perde la causa e deve rifondere le spese di giudizio.
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