Una società venditrice cede arredi a un'azienda acquirente, la quale incarica alcune ditte di autotrasporto per la spedizione all'estero. Durante il viaggio, un incendio sul camion distrugge completamente il carico. Non avendo ricevuto il pagamento residuo del prezzo, la venditrice agisce contro i trasportatori chiedendo il risarcimento del danno per lesione del proprio credito. La Corte di Cassazione respinge definitivamente le richieste della venditrice. I giudici escludono la responsabilità extracontrattuale del vettore per la perdita delle merci in assenza di un autonomo atto illecito slegato dal trasporto. Il compito di custodire la merce discende esclusivamente dal contratto stipulato tra acquirente e trasportatore. La venditrice, rimasta estranea a tale accordo, non può pretendere alcun risarcimento dai vettori a titolo di colpa generica.
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