Una società organizzatrice di eventi ha citato un ente pubblico per ottenere il pagamento di uno spettacolo musicale. Nonostante la vittoria in primo grado, la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza poiché la società non aveva depositato il proprio fascicolo contenente il contratto, ritenendo non assolto l'onere della prova. La Cassazione, con questa ordinanza, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite per stabilire se, nell'era del processo telematico, la mancata produzione del fascicolo di parte cartaceo debba ancora comportare il rigetto della domanda o se il giudice possa attingere al fascicolo informatico unico.
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