Una società committente aveva impugnato in Cassazione la condanna al pagamento del corrispettivo a favore di una società appaltatrice fallita. Durante il giudizio, le parti hanno raggiunto una transazione. Di conseguenza, la ricorrente ha presentato una rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione, prendendo atto dell'accordo, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, specificando che l'accettazione della rinuncia impedisce una pronuncia sulle spese di lite e rende inapplicabile il raddoppio del contributo unificato.
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