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Art. 1144 Codice Civile — Sezione Sesta Penale

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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: tollerare non è reato
Il Proprietario di un terreno era stato condannato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per aver bloccato, con lucchetti e cumuli di terra, il passaggio ai mezzi di una Società Eolica diretti al parco eolico. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio. I giudici hanno chiarito che il transito della società era avvenuto solo per mera cortesia e tolleranza del proprietario. Secondo l'articolo 1144 del codice civile, la tolleranza non fa sorgere un diritto di possesso o una servitù. Di conseguenza, impedire il passaggio su un fondo proprio non costituisce reato se l'altra parte non vanta un effettivo diritto di passaggio tutelabile. Il fatto contestato non sussiste.
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