Una società costruttrice, dopo aver edificato delle villette, si è vista negare l'accesso a una strada privata adiacente, poiché i proprietari di quest'ultima hanno ripristinato una recinzione. La società ha agito in giudizio sostenendo il suo diritto di passo, basato sul fatto che la strada fosse soggetta a uso pubblico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che una servitù di passaggio per uso pubblico su una strada privata non conferisce automaticamente ai proprietari dei fondi confinanti il diritto di creare nuovi e diretti accessi. Questo tipo di utilizzo è considerato più intenso e diverso dal semplice transito consentito alla collettività.
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