La Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso riguardante l'usucapione di un immobile. I ricorrenti, acquirenti del bene, si opponevano alla domanda di usucapione degli occupanti, basata su un presunto negozio fiduciario. La Corte ha stabilito che la critica alla mancanza di forma scritta del patto fiduciario è irrilevante, poiché il giudice di merito lo ha usato solo come prova dell'intenzione di possedere come proprietari (`animus possidendi`) e non per far valere il trasferimento derivativo.
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