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Art. 1142 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1142 Codice Civile

Usucapione parte comune: sottoscala occupato non basta a vincerlo
Un condomino occupa per decenni un sottoscala, ritenendolo di sua proprietà. Il Condominio agisce in giudizio per riaverlo. Il condomino si difende sostenendo di averlo acquisito per usucapione. La Corte di Cassazione dà ragione al Condominio, stabilendo un principio chiave sull'usucapione parte comune: non basta un uso prolungato ed esclusivo. È necessario dimostrare con atti concreti e inequivocabili di aver impedito agli altri condomini di usare quel bene, manifestando la volontà di possederlo come unico proprietario. Una semplice dichiarazione di un ex amministratore non è sufficiente. Il condomino perde la causa e deve restituire il locale.
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Azione di rivendicazione: prova attenuata e usucapione
La Corte di Cassazione chiarisce i confini dell'azione di rivendicazione e il relativo onere della prova. In un caso di disputa su confini di proprietà, la Corte ha stabilito che la cosiddetta 'probatio diabolica' a carico di chi agisce in rivendica si attenua notevolmente quando il convenuto, per difendersi, eccepisce l'usucapione. Poiché l'usucapione presuppone il possesso di un bene altrui, tale difesa costituisce un riconoscimento della precedente titolarità dell'attore, esonerandolo dalla prova rigorosa della proprietà risalendo a un acquisto a titolo originario. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano ordinato l'arretramento di una costruzione edificata in violazione delle distanze legali.
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Usucapione: prova con testimoni di altri processi
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una proprietaria che contestava l'usucapione di un terreno da parte dei vicini. La Corte ha stabilito che la prova del possesso ad usucapionem può legittimamente basarsi su testimonianze ed elementi raccolti in altri procedimenti, sia civili che penali, a condizione che siano stati ritualmente acquisiti al giudizio. Inoltre, ha chiarito che il possesso utile all'usucapione non si limita alla mera coltivazione, ma deve manifestarsi con atti inequivocabili, come la stipula di contratti di affitto a terzi, che dimostrino la volontà di comportarsi come unici proprietari.
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