Un Comune ha impugnato una decisione che esentava una società di leasing dal pagamento dell'IMU su un immobile dopo la risoluzione del contratto ma prima della sua restituzione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la soggettività passiva IMU ricade sul locatore (la società di leasing) dal momento esatto della risoluzione contrattuale, indipendentemente dalla riconsegna materiale del bene. La decisione si fonda sul principio che l'imposta è legata al vincolo giuridico-contrattuale e non alla mera detenzione fisica.
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