Un nudo proprietario ha impugnato un decreto ingiuntivo per spese condominiali, lamentando vizi nelle delibere. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la mancata convocazione dell'usufruttuario e l'errata ripartizione delle spese causano l'annullabilità della delibera condominiale, non la nullità. Tali vizi devono essere contestati entro il termine di decadenza di 30 giorni, anche tramite domanda riconvenzionale in sede di opposizione al decreto.
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