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Art. 1134 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1134 Codice Civile

Rimborso spese condominiali: negato se i lavori sono arbitrari
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un Condominio che chiedeva a una Società Proprietaria il rimborso della metà delle spese sostenute per lavori di manutenzione su aree comuni. I lavori, non autorizzati dall'assemblea del supercondominio, non rivestivano carattere di urgenza. La Corte ha stabilito che il rimborso spese condominiali per lavori eseguiti di propria iniziativa spetta solo se si prova l'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c. In mancanza di questo presupposto, non sorge alcun debito in capo agli altri comproprietari. Di conseguenza, non è applicabile né la disciplina del pagamento dell'indebito né l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa. Il Condominio perde la causa ed è condannato a pagare le spese legali.
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Spese di conservazione della cosa comune: rimborso senza urgenza
Una comproprietaria ha eseguito lavori di manutenzione su un appartamento in comune e ha chiesto al comproprietario il rimborso della metà dei costi. La Corte d'Appello ha negato il rimborso per mancanza di urgenza dei lavori. La Cassazione ha accolto il ricorso della donna, chiarendo che per ottenere il rimborso delle spese di conservazione della cosa comune (art. 1110 c.c.) non serve l'urgenza, richiesta invece nel condominio. È sufficiente che il comproprietario, prima di agire, abbia avvisato l'altro e che quest'ultimo sia rimasto inerte (trascuranza), oltre alla necessità dei lavori per l'integrità del bene. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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