La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un Condominio che chiedeva a una Società Proprietaria il rimborso della metà delle spese sostenute per lavori di manutenzione su aree comuni. I lavori, non autorizzati dall'assemblea del supercondominio, non rivestivano carattere di urgenza. La Corte ha stabilito che il rimborso spese condominiali per lavori eseguiti di propria iniziativa spetta solo se si prova l'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c. In mancanza di questo presupposto, non sorge alcun debito in capo agli altri comproprietari. Di conseguenza, non è applicabile né la disciplina del pagamento dell'indebito né l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa. Il Condominio perde la causa ed è condannato a pagare le spese legali.
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