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Art. 1131 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 1131 Codice Civile

Opposizione a decreto ingiuntivo: il condomino vince sul debito
Un professionista ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un condominio per compensi non pagati, notificandolo a un amministratore revocato da anni. Successivamente, ha intimato il pagamento della quota pro-quota a un singolo condomino tramite precetto. Il condomino ha proposto un'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva, ma il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione. La Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il singolo comproprietario ha il pieno diritto di difendersi autonomamente. Poiché il debito condominiale ricade pro-quota sui singoli proprietari, questi ultimi sono legittimati a proporre opposizione tardiva o opposizione a precetto per contestare l'invalidità del titolo esecutivo notificato a un soggetto privo di rappresentanza. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso del condomino, rinviando la causa al Tribunale.
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Limiti dei poteri dell’assemblea condominiale: vince il singolo
Un condomino ha impugnato la delibera assembleare che autorizzava un altro proprietario a riaprire una porta di collegamento tra il pianerottolo comune e un fienile privato, e a spostare i contatori dell'acqua situati in una cantina privata. La Corte d'Appello aveva respinto l'impugnazione, ritenendo irrilevante stabilire se il fienile facesse parte del condominio e considerando lo spostamento dei contatori una mera proposta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che esistono precisi limiti dei poteri dell'assemblea condominiale. L'assemblea non può deliberare su beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini né imporre servitù su parti comuni a favore di proprietà estranee senza il consenso unanime. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Cessione del credito risarcitorio: casa nuova ma nessun indennizzo
I Nuovi Proprietari di un appartamento chiedono il risarcimento dei danni causati da lavori di ristrutturazione eseguiti prima del loro acquisto. Il Condominio e l'Amministratore si oppongono, evidenziando che l'assemblea aveva rinunciato all'azione contro l'impresa appaltatrice. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La Corte chiarisce che il diritto al risarcimento per danni anteriori all'acquisto non si trasferisce automaticamente al nuovo proprietario senza un patto espresso di cessione del credito risarcitorio. Inoltre, l'assemblea condominiale può legittimamente rinunciare all'azione contro l'appaltatore per le parti comuni, e l'amministratore che esegue tale decisione non commette alcun illecito. Infine, la Corte segnala l'avvocato dei ricorrenti al Consiglio dell'Ordine per espressioni offensive nei confronti del giudice.
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Impugnazione delibera assembleare: se non ti opponi devi pagare
Un condomino ha fatto causa all'amministratore di condominio chiedendo il risarcimento dei danni per presunte irregolarità nella gestione di alcuni lavori e spese. I giudici di merito hanno rigettato la richiesta, rilevando che i bilanci erano stati regolarmente approvati dall'assemblea e mai contestati. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il singolo condomino non può contestare le spese approvate dalla maggioranza se non ha effettuato una tempestiva impugnazione delibera assembleare nei termini di legge. L'obbligo di pagare le spese sorge infatti con l'approvazione del rendiconto, che vincola tutti i partecipanti se non viene annullato dal giudice. Di conseguenza, il ricorso del condomino è stato rigettato con condanna alle spese.
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Revisione delle tabelle millesimali: basta citare l’amministratore
Una condomina ha chiesto la revisione delle tabelle millesimali del proprio condominio. La Corte d'Appello aveva dichiarato nullo il giudizio perché la causa era stata intentata solo contro l'amministratore e non contro tutti i singoli condomini, ritenendo che le tabelle avessero natura contrattuale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso della condomina. I giudici hanno chiarito che per la revisione delle tabelle millesimali è sufficiente citare in giudizio l'amministratore di condominio. Non serve coinvolgere tutti i proprietari, a meno che le tabelle non contengano accordi che modificano espressamente i criteri di ripartizione delle spese stabiliti dalla legge. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio.
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