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Art. 1130 Codice Civile — Sezione Settima Penale

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Furto di energia elettrica: la Cassazione condanna la condomina
Una residente occupava un appartamento collegato abusivamente al contatore condominiale per ottenere luce a spese degli altri condòmini. I giudici di merito hanno condannato la donna per furto continuato e aggravato. L'imputata ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo l'invalidità della querela presentata dall'amministratore di condominio senza previa delibera assembleare e negando la propria responsabilità diretta nella manomissione dell'impianto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'amministratore possiede la piena autonomia di denunciare i reati a danno delle parti comuni senza autorizzazione dell'assemblea. Inoltre, chiunque utilizzi consapevolmente la corrente prelevata in modo illecito risponde pienamente di furto di energia elettrica, anche se l'allaccio materiale è opera di terzi. L'imputata deve pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro.
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