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Art. 1130-bis Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1130-bis Codice Civile

Rinuncia al ricorso in Cassazione: l’accordo spegne la lite
Un condomino impugna la delibera del proprio condominio riguardante alcune spese e la nomina dell'amministratore. Dopo la sentenza d'appello, il condomino propone ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti raggiungono un accordo amichevole per risolvere la lite. Di conseguenza, il difensore del condomino deposita un atto di rinuncia al ricorso in Cassazione. La Suprema Corte prende atto dell'accordo e dichiara l'estinzione del giudizio. Non viene disposta alcuna condanna alle spese poiché il condominio non si è costituito, e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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Approvazione consuntivo condominiale: valida anche senza riparto
Una condomina ha impugnato la delibera assembleare che approvava la contabilità finale di lavori straordinari, lamentando l'assenza del piano di riparto e sostenendo che l'accordo con l'impresa fosse una transazione illegittima senza il consenso unanime di tutti i proprietari. La Corte d'Appello ha respinto le sue tesi, ritenendo la delibera valida. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'approvazione consuntivo condominiale può avvenire anche senza il contestuale piano di riparto delle spese, che può essere rinviato a una riunione successiva. Inoltre, per gli accordi transattivi che non toccano i diritti reali sulle parti comuni, non serve l'unanimità dei condomini, ma basta la maggioranza qualificata. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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