Un ente pubblico, conduttore di un immobile, ha esercitato il recesso anticipato da un contratto di locazione commerciale adducendo come 'gravi motivi' le normative sulla razionalizzazione della spesa pubblica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, stabilendo che i motivi del recesso anticipato locazione devono essere specificati nella comunicazione al locatore e non possono essere integrati o modificati successivamente in giudizio. La sola esistenza di leggi sulla spending review non costituisce, di per sé, un grave motivo idoneo a giustificare lo scioglimento del contratto.
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