Un automobilista subisce danni al veicolo a causa dell'improvviso attraversamento di un capriolo. La Corte di Cassazione, riformando la decisione del Tribunale, stabilisce che la responsabilità per i danni da fauna selvatica ricade sull'ente pubblico (la Regione) secondo il criterio della responsabilità oggettiva previsto dall'art. 2052 c.c., e non secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c. Ciò inverte l'onere della prova: spetta all'ente dimostrare il caso fortuito per escludere la propria responsabilità, mentre il danneggiato deve solo provare il nesso causale tra il comportamento dell'animale e il danno subito.
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