Una società impugna un avviso di accertamento per una presunta vendita sottocosto. La Corte di Cassazione, tuttavia, rileva un vizio insanabile: al momento dell'avvio della causa, la società era già stata cancellata dal registro delle imprese. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso originario, poiché l'estinzione della società ne determina la perdita della capacità processuale, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza.
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