La Corte di Cassazione conferma l'annullamento di un contratto di compravendita di un'opera d'arte a causa di un errore sull'autenticità, ritenuto bilaterale e essenziale. La sentenza chiarisce che l'azione di annullamento contratto opera d'arte è ammissibile anche in presenza di una garanzia di autenticità e che il termine di prescrizione di cinque anni decorre non dall'acquisto, ma dalla scoperta effettiva dell'errore, ovvero dalla presa di coscienza della mancanza di certezza sulla paternità dell'opera.
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