Un'Azienda deteneva un brevetto per un sistema di puntellamento. Il Ministero della Difesa bandì una gara d'appalto per l'acquisto di kit simili, senza menzionare il brevetto. Un Consorzio, vincitore provvisorio, offrì un prodotto simile. L'Azienda brevettata contestò la violazione di brevetto. Il Ministero annullò la gara in autotutela. Il Tribunale e la Corte d'Appello condannarono il Consorzio a risarcire l'Azienda per il mancato guadagno. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio, confermando la condanna. Ha ribadito che la pubblicità del brevetto implica una presunzione di conoscenza della privativa, superabile solo dimostrando l'uso di ogni diligenza per evitare la violazione di brevetto. La liquidazione equitativa del danno è legittima in questi casi.
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