La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due soggetti condannati per traffico di ingenti quantitativi di droga (eroina e cocaina). Il fulcro della decisione riguarda la richiesta di concordato in appello. La difesa sosteneva che il giudice che rifiuta il concordato in appello diventi incompatibile a giudicare il merito del processo. La Suprema Corte ha respinto questa tesi, stabilendo che non vi è alcuna incompatibilità poiché la valutazione avviene nella stessa fase processuale e sugli stessi atti. Inoltre, la Corte ha confermato l'esclusione della lieve entità del fatto, data l'enorme quantità di stupefacenti sequestrata (oltre 32 kg), e la legittimità dell'aggravante per il ruolo di coordinamento di uno dei soggetti. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati e dichiarati inammissibili, con condanna alle spese.
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