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Art. 1117-ter Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1117-ter Codice Civile

Affitto parte comune: la Cassazione annulla la delibera del bar
Un'assemblea condominiale approva a maggioranza la locazione di una parte del plateatico comune al proprietario di un bar situato nello stesso stabile. Un altro condomino si oppone, lamentando la violazione del suo diritto al pari uso. La Corte di Cassazione gli dà ragione, stabilendo un principio fondamentale: l'uso indiretto della cosa comune, come la locazione, può essere deciso a maggioranza solo quando l'uso diretto da parte di tutti i condomini è impossibile. Poiché il plateatico era un bene fruibile da tutti, anche con turni o divisioni, la decisione di affittarlo richiedeva l'unanimità. La delibera a maggioranza è stata quindi dichiarata illegittima.
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Locazione parte comune condominiale: sì all’affitto del marciapiede
Una condomina si oppone alla decisione dell'assemblea di autorizzare la locazione di una porzione del marciapiede comune a un ristorante per cinque mesi all'anno. Sostiene che tale uso le impedisca di godere del bene comune. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo la legittimità della delibera. La Corte ha chiarito che una locazione parte comune condominiale è valida se l'occupazione è temporanea, parziale e non impedisce il pari uso agli altri condomini. In questo caso, la durata limitata e la garanzia di un corridoio di passaggio sono stati elementi decisivi per considerare l'uso consentito e non un'alterazione vietata della destinazione del bene.
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Uso indiretto cosa comune: sì al bar sul marciapiede condominiale
Una condomina impugna la delibera che autorizza la locazione di una parte del marciapiede comune a un bar per cinque mesi all'anno. Sostiene che questo le impedisca il godimento del bene. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che si tratta di un legittimo 'uso indiretto della cosa comune'. La decisione è valida perché l'occupazione è temporanea, di estensione limitata e garantisce comunque il passaggio ai condomini. Non è un'innovazione vietata e non richiede l'unanimità, ma una delibera a maggioranza, in quanto l'uso promiscuo di quello spazio non era ragionevolmente ipotizzabile.
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