Un condomino si opponeva al cambio destinazione d'uso di un appartamento, trasformato in magazzino a servizio di un'attività commerciale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che un'eventuale illegittimità urbanistica non conferisce automaticamente al singolo condomino il diritto di chiederne la cessazione. Inoltre, l'aumento del traffico nelle parti comuni (scale, ascensore) è stato qualificato come 'uso più intenso', lecito ai sensi dell'art. 1102 c.c., e non come un'illegittima modifica della loro destinazione.
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