La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni debitori comproprietari. Essi avevano presentato un'opposizione atti esecutivi quote indivise contro un'ordinanza del giudice che delegava un professionista a gestire la vendita. La Corte ha stabilito che i debitori non avevano un 'interesse ad agire' concreto e attuale. L'ordinanza contestata era un mero atto preparatorio e non un ordine di vendita definitivo, quindi non produceva un danno immediato. L'impugnazione è stata ritenuta prematura, in quanto l'opposizione è possibile solo contro l'effettivo provvedimento di vendita, non contro le fasi preliminari.
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