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Art. 1113 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Opposizione atti esecutivi su quote: inammissibile senza vendita
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni debitori comproprietari. Essi avevano presentato un'opposizione atti esecutivi quote indivise contro un'ordinanza del giudice che delegava un professionista a gestire la vendita. La Corte ha stabilito che i debitori non avevano un 'interesse ad agire' concreto e attuale. L'ordinanza contestata era un mero atto preparatorio e non un ordine di vendita definitivo, quindi non produceva un danno immediato. L'impugnazione è stata ritenuta prematura, in quanto l'opposizione è possibile solo contro l'effettivo provvedimento di vendita, non contro le fasi preliminari.
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