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Art. 111-ter Codice di Procedura Penale — Anno 2024

Altri anni per Art. 111-ter Codice di Procedura Penale

Confisca diretta: polizza vita e società a base ristretta
Due fratelli, soci unici di una distilleria, hanno impugnato il sequestro preventivo delle loro polizze vita. Il sequestro mirava alla confisca diretta dei profitti derivanti da reati di evasione delle accise. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, stabilendo un principio fondamentale: in una società a base ristretta, si presume che i profitti illeciti vengano distribuiti ai soci. Di conseguenza, la confisca diretta può colpire i loro patrimoni personali, comprese le polizze vita, considerate parte di tale profitto.
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Deposito telematico penale: nomina e difesa efficace
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata il cui nuovo difensore lamentava di non aver potuto esercitare il suo mandato a causa di un ritardo nell'autorizzazione all'accesso al fascicolo telematico. La Corte ha stabilito che il deposito telematico penale della nomina è efficace dal momento dell'accettazione del sistema, legittimando il legale ad agire immediatamente. Poiché il precedente difensore aveva già depositato le conclusioni, non è stato ravvisato alcun pregiudizio al diritto di difesa.
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Malfunzionamento sistema: il giudice non può sindacare
Un Pubblico Ministero deposita una richiesta di archiviazione in formato cartaceo a causa di un malfunzionamento sistema telematico, attestato dal capo del suo ufficio. Il G.i.p. la dichiara inammissibile, ritenendo il problema non sufficientemente grave. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il giudice non ha il potere di sindacare nel merito l'attestazione di malfunzionamento, definendo il provvedimento del G.i.p. 'abnorme' perché crea una stasi processuale insanabile.
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Custodia cautelare: spaccio in carcere e atti digitali
La Corte di Cassazione ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere per due indagati accusati di spaccio di stupefacenti e estorsione all'interno di un penitenziario. I ricorsi, che contestavano la qualificazione giuridica dello spaccio e la validità della trasmissione degli atti su supporto informatico, sono stati respinti. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione sulla gravità dei fatti e ha escluso una lesione del diritto di difesa.
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