La Corte di Cassazione affronta il caso di un atto di appello notificato da un indirizzo PEC a una casella di posta comune. La Corte stabilisce un principio fondamentale sulla notifica via email ordinaria: essa non è inesistente, ma semplicemente nulla. Questa distinzione è cruciale. Mentre l'inesistenza è un vizio insanabile che rende l'atto tamquam non esset (come se non fosse mai esistito), la nullità può essere sanata. Di conseguenza, il giudice può ordinare la rinnovazione della notifica, permettendo al processo di proseguire e salvando l'appellante dalla decadenza. La decisione si fonda sul fatto che l'invio, pur difforme, è stato eseguito da un soggetto qualificato e ha avviato un flusso telematico, elementi minimi per qualificare l'atto come 'notificazione'.
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