L'amministratore di fatto di una società, condannato a un anno di reclusione per aver distrutto le scritture contabili al fine di evadere le tasse, ha richiesto la sostituzione del carcere con una pena pecuniaria sostitutiva. La Corte d'appello ha negato la richiesta a causa dei numerosi e gravi precedenti penali del soggetto, ritenendo la sanzione monetaria inidonea alla sua rieducazione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che i precedenti penali, pur non rappresentando un ostacolo automatico dopo la Riforma Cartabia, possono giustificare il diniego se dimostrano l'inefficacia della misura alternativa. Il ricorso è stato rigettato e il condannato dovrà scontare la pena originaria oltre a pagare le spese processuali.
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