La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un garante, stabilendo l'avvenuta decadenza fideiussione a carico di un istituto di credito. La Corte ha chiarito che il termine semestrale per agire, previsto dall'art. 1957 c.c., decorre dalla scadenza dell'obbligazione principale e non da un momento successivo, come la revoca degli affidamenti. La richiesta di pagamento della banca, inviata oltre un anno dopo la scadenza del debito, è stata ritenuta tardiva, con conseguente liberazione del fideiussore.
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