Un'assegnataria di edilizia residenziale pubblica perdeva il beneficio abitativo dopo i controlli dell'ente locale. Il Comune disponeva la decadenza assegnazione alloggio ERP perché la donna risultava proprietaria di un immobile, acquistato all'asta come prestanome per il figlio. La cittadina si opponeva davanti al tribunale civile rivendicando l'intestazione fittizia. Il tribunale declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ma il TAR sollevava conflitto di giurisdizione. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito il riparto di competenze. Conclusa la fase originaria di assegnazione, la posizione dell'inquilino costituisce un pieno diritto soggettivo. L'accertamento sul venir meno dei requisiti legali non comporta scelte discrezionali della pubblica amministrazione. La controversia appartiene quindi al giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio deve proseguire.
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