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Art. 11 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 11 Codice di Procedura Civile

Opposizione a precetto per quote condominiali: decide il Giudice di Pace
Un'ex società amministratrice di condominio ha notificato un atto di precetto a diversi condomini per il recupero di spese condominiali insolute, richiedendo a ciascuna coppia di condomini il pagamento pro quota della somma di circa 2.150 euro. I condomini hanno proposto un'opposizione a precetto per quote condominiali cumulativa davanti al Tribunale, sostenendo che la competenza andasse calcolata sull'importo totale del debito condominiale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei condomini, confermando la decisione del Tribunale. La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di opposizione a precetto per quote condominiali, la competenza per valore si determina in base al singolo importo richiesto a ciascun condomino e non sulla somma totale, in quanto ogni quota costituisce un titolo esecutivo autonomo. Di conseguenza, la competenza spetta al Giudice di Pace.
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Competenza per valore: il calcolo delle parcelle
Un avvocato ha agito in giudizio per ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali maturate per la difesa di due coniugi in un procedimento penale. Il Tribunale adito aveva inizialmente declinato la propria competenza a favore del Giudice di Pace, sostenendo che i mandati fossero distinti e che il valore di ciascuno non superasse la soglia di competenza del Tribunale. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha stabilito che ai fini della **Competenza per valore**, quando viene chiesto l'adempimento per quote di un'obbligazione da più persone, il valore della causa si determina dall'intera obbligazione, sommando le singole quote.
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