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Art. 11 Codice Civile — Sezione Terza Penale

Altri anni per Art. 11 Codice Civile

Assolto in penale, ma il risarcimento si decide in sede civile
Un amministratore, accusato di reati societari e fiscali ai danni della propria cooperativa, viene assolto in appello. Le parti danneggiate presentano un'impugnazione per interessi civili, chiedendo solo il risarcimento. Nel frattempo, una nuova legge (la Riforma Cartabia) stabilisce che tali ricorsi devono essere decisi dal giudice civile. La Corte di Cassazione afferma un principio fondamentale: la nuova norma processuale si applica immediatamente anche ai processi già in corso. Di conseguenza, pur ritenendo ammissibile il ricorso, la Corte non decide nel merito ma trasferisce il caso alla propria sezione civile, che valuterà la richiesta di risarcimento. L'assoluzione penale resta ferma, ma la battaglia per i danni continua in sede civile.
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Decreto penale abnorme: Cassazione annulla esecutività
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che dichiarava esecutivo un decreto penale, qualificandola come decreto penale abnorme. Il Giudice aveva erroneamente applicato una nuova legge procedurale, entrata in vigore dopo la richiesta dell'imputato. La Suprema Corte ha riaffermato il principio 'tempus regit actum', secondo cui l'atto processuale è regolato dalla legge vigente al momento del suo compimento, annullando il provvedimento e rinviando gli atti per la prosecuzione del giudizio secondo la normativa precedente.
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Appello in assenza: la Cassazione e il tempus regit actum
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato in assenza. L'appello era stato rigettato per mancanza del mandato specifico richiesto dalla legge vigente al momento del deposito. La Corte ribadisce che in materia processuale vige il principio 'tempus regit actum', escludendo l'applicazione retroattiva di norme procedurali più favorevoli sopravvenute. Pertanto, la validità di un appello in assenza si giudica in base alle regole in vigore quando l'atto è stato compiuto.
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Doppia conformità: no sanatoria per abusi edilizi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due proprietari contro un ordine di demolizione per un grave abuso edilizio. La Corte ha ribadito la necessità del requisito della doppia conformità, ovvero la conformità dell'opera alle norme urbanistiche sia al momento della sua realizzazione che al momento della richiesta di sanatoria. È stata inoltre esclusa l'applicazione retroattiva del cosiddetto "decreto salva-casa", poiché la nuova normativa non può sanare abusi realizzati in totale assenza di titolo autorizzativo.
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Ordine di demolizione: sanatoria inutile dopo l’abuso
La Corte di Cassazione conferma che un ordine di demolizione per un abuso edilizio non può essere revocato da un permesso in sanatoria ottenuto dopo che l'immobile è già stato acquisito al patrimonio del Comune. Il giudice dell'esecuzione ha il potere e il dovere di verificare la legittimità sostanziale del titolo abilitativo, che in questo caso è risultato illegittimo perché rilasciato a chi non era più proprietario e in violazione delle norme paesaggistiche. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Abuso edilizio: Cassazione su opere precarie e ne bis in idem
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un privato condannato per abuso edilizio. La sentenza stabilisce che opere stagionali, se destinate a soddisfare esigenze durature, non possono essere considerate precarie e rientrano nell'abuso edilizio. Viene inoltre escluso il principio del 'ne bis in idem' poiché il reato di abuso edilizio tutela un bene giuridico (l'ordinato sviluppo del territorio) diverso da quello di occupazione abusiva di suolo demaniale.
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