La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto nel rito abbreviato, introdotta dalla Riforma Cartabia. Un imputato aveva rinunciato all'appello dopo l'entrata in vigore della norma, sperando di ottenere lo sconto. La Corte ha stabilito che il beneficio spetta solo se l'impugnazione non è mai stata proposta. La rinuncia a un appello già pendente non equivale alla mancata proposizione, poiché il giudizio superiore è già stato instaurato e gli effetti dell'atto iniziale sono esauriti, impedendo l'applicazione retroattiva della norma più favorevole.
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